Regolamento e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) .....che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopra citato Decreto Legislativo 111/95.
PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se del caso elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente.
L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.
Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV oltre che di venditore ex. art. 4 decr. legisl. 111/1995, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite
dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
PAGAMENTI
La misura dell'acconto da versare alla conferma della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato ricevimento da parte dell'organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto.
PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno i più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con
restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4 1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura qui di seguito indicata:
- 10% della quota di partecipazione sino 31 giorni lavorativi prima della partenza;
- 25% da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
- 50% da 20 a 16 giorni lavorativi prima della partenza;
- 75% da 15 a 07 giorni lavorativi prima della partenza;
- nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata presentazione alla partenza o alla rinuncia in corso di viaggio.
Analogamente non vi sarà rimborso nel caso di mancanza o inesattezza della documentazione personale di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà
esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del
precedente art. 6 e nelle modalità di cui al successivo 3° comma, sempre
che l'annullamento non dipenda da fatto allo stesso imputabile.
Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo.
L'organizzatore che
annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469
bis n. 5 Cod. Civ., restituirà al consumatore il doppio di quanto
effettivamente pagato dal consumatore e materialmente incassato
dall'organizzatore, a meno che il recesso dell'organizzatore dipenda da
una delle ipotesi previste dagli artt. 12 e 13 d. lgs. 111/95 (forza
maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento numero minimo
partecipanti) e dalla mancata accettazione da parte del cliente delle
eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall'organizzatore
(ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.lgs. 111/95).
La somma oggetto
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui
il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal
precedente art. 6, 4° comma.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a
quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e
giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo,
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
SOSTITUZIONI
Il cliente
rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le
generalità del cessionario;
b) il sostituto
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ex art. 10 d.lgs.111/95 ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi
di trasporto;
c) il soggetto
subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
preventivamente.
Sarà inoltre
solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente
articolo.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti
dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
Essi inoltre
dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico.
I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è
tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e
gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga
di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il consumatore
comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della
prenotazione, quei particolari desiderata che potranno eventualmente
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l'attuazione.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione
ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga
espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese
in cui il servizio è erogato.
In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della CE cui il servizio si riferisce - al fine di
indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni
alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del
consumatore - il tour operator si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o depliant una propria valutazione qualitativa della struttura
ricettiva.
REGIME DI RESPONSABILITA'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento
dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia
del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la
Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles
del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.
OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, ai sensi dell'art. 19 1°comma d.lgs.111/95, deve denunciare sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi al fine di consentire all'organizzatore di porvi tempestivo ed efficace rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta dal
precedente art. 14 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente
comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 Decr. Legisl.
111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n.5 decr. legisl. n.111/95.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contrat-to di organizzazione.
CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art.7; art.8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14; art. 16.
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo
contratto stipulato da Meraviglia nella veste di organizzatore.
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Meraviglia né a titolo di organizzatore né di intermediazione di servizi anche nell'eventualità che a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
SCHEDA TECNICA
da completare
AVVERTENZA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero.
